Cappotto termico: serve CILA, SCIA o Permesso di Costruire? Facciamo chiarezza
- Renz S.r.l.
- 7 ago
- Tempo di lettura: 2 min

Il cappotto termico è uno degli interventi più richiesti per l'efficientamento energetico degli edifici, soprattutto dopo l’introduzione dei bonus fiscali. Tuttavia, non è sempre chiaro quale titolo edilizio sia necessario per realizzarlo: CILA, SCIA o addirittura il Permesso di Costruire?
In questo articolo, analizziamo cosa dice il Testo Unico sull’Edilizia (DPR 380/2001) e approfondiamo i casi specifici di edifici vincolati, paesaggistica, deroghe previste, e le novità introdotte dal Decreto Rilancio e dal Decreto Semplificazioni.
Cappotto termico: quale titolo edilizio serve?
L’intervento di posa del cappotto termico rientra generalmente nella manutenzione straordinaria. Tuttavia, se coinvolge i prospetti esterni dell’edificio, il DPR 380/2001, art. 22 comma 1 lett. a), prevede l’obbligo di SCIA.
“Sono soggetti a SCIA gli interventi di manutenzione straordinaria che riguardano le parti strutturali o i prospetti dell’edificio”.
Dunque, NO all’edilizia libera e NO alla semplice CILA, salvo deroghe specifiche.
Edifici vincolati: SCIA alternativa o Permesso di Costruire?
In presenza di un vincolo diretto (bene culturale) o paesaggistico, il cappotto esterno comporta una modifica dell’aspetto esteriore. Pertanto, secondo l’art. 10, comma 1, lett. c del DPR 380/2001, può rendersi necessaria la SCIA alternativa al Permesso di Costruire, previo parere favorevole della Soprintendenza (ai sensi degli artt. 21 e 22 del D.Lgs. 42/2004).
Ci sono alcune eccezioni e cioè opere escluse dall’autorizzazione paesaggistica, purché non alterino la sagoma dell’edificio. Tra queste:
Rifacimento di intonaci e tinteggiature
Coibentazioni termiche senza elementi emergenti
Manutenzione di balconi e infissi
Attenzione: questo vale solo per interventi non invasivi. L’uso di materiali nanotecnologici o intonaci termici sottili può rientrare in questa categoria. Gli isolanti “tradizionali”, invece, spesso emergono dalla sagoma e necessitano del parere della Soprintendenza.
CILA semplificata per il Superbonus: cosa cambia?
Il Decreto Semplificazioni bis (DL 77/2021) ha introdotto una deroga importante: gli interventi ammessi al Superbonus, salvo demolizione e ricostruzione, sono realizzabili con semplice CILA, come previsto dall’art. 119 comma 13-ter del DL 34/2020 (Decreto Rilancio).
Quindi, in caso di Superbonus:
Non è necessaria la SCIA, anche se si interviene sui prospetti.
Resta l’obbligo di rispettare le normative paesaggistiche e le distanze legali.
È comunque richiesto indicare il titolo abilitativo originario dell’immobile o la data anteriore al 1° settembre 1967.
Coibentazione del tetto: edilizia libera?
Sì, in assenza di vincoli. La coibentazione del tetto, quando non comporta modifiche strutturali o alterazioni visive, rientra nell’edilizia.
Resta comunque obbligatoria l’autorizzazione della Soprintendenza in caso di vincolo.
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