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Cappotto termico: serve CILA, SCIA o Permesso di Costruire? Facciamo chiarezza

  • Immagine del redattore: Renz S.r.l.
    Renz S.r.l.
  • 7 ago
  • Tempo di lettura: 2 min
Cappotto termico
Cappotto termico: serve CILA, SCIA o Permesso di Costruire? Facciamo chiarezza

Il cappotto termico è uno degli interventi più richiesti per l'efficientamento energetico degli edifici, soprattutto dopo l’introduzione dei bonus fiscali. Tuttavia, non è sempre chiaro quale titolo edilizio sia necessario per realizzarlo: CILA, SCIA o addirittura il Permesso di Costruire?

In questo articolo, analizziamo cosa dice il Testo Unico sull’Edilizia (DPR 380/2001) e approfondiamo i casi specifici di edifici vincolati, paesaggistica, deroghe previste, e le novità introdotte dal Decreto Rilancio e dal Decreto Semplificazioni.


Cappotto termico: quale titolo edilizio serve?

L’intervento di posa del cappotto termico rientra generalmente nella manutenzione straordinaria. Tuttavia, se coinvolge i prospetti esterni dell’edificio, il DPR 380/2001, art. 22 comma 1 lett. a), prevede l’obbligo di SCIA.

“Sono soggetti a SCIA gli interventi di manutenzione straordinaria che riguardano le parti strutturali o i prospetti dell’edificio”.

Dunque, NO all’edilizia libera e NO alla semplice CILA, salvo deroghe specifiche.


Edifici vincolati: SCIA alternativa o Permesso di Costruire?

In presenza di un vincolo diretto (bene culturale) o paesaggistico, il cappotto esterno comporta una modifica dell’aspetto esteriore. Pertanto, secondo l’art. 10, comma 1, lett. c del DPR 380/2001, può rendersi necessaria la SCIA alternativa al Permesso di Costruire, previo parere favorevole della Soprintendenza (ai sensi degli artt. 21 e 22 del D.Lgs. 42/2004).

Ci sono alcune eccezioni e cioè opere escluse dall’autorizzazione paesaggistica, purché non alterino la sagoma dell’edificio. Tra queste:

  • Rifacimento di intonaci e tinteggiature

  • Coibentazioni termiche senza elementi emergenti

  • Manutenzione di balconi e infissi

Attenzione: questo vale solo per interventi non invasivi. L’uso di materiali nanotecnologici o intonaci termici sottili può rientrare in questa categoria. Gli isolanti “tradizionali”, invece, spesso emergono dalla sagoma e necessitano del parere della Soprintendenza.


CILA semplificata per il Superbonus: cosa cambia?

Il Decreto Semplificazioni bis (DL 77/2021) ha introdotto una deroga importante: gli interventi ammessi al Superbonus, salvo demolizione e ricostruzione, sono realizzabili con semplice CILA, come previsto dall’art. 119 comma 13-ter del DL 34/2020 (Decreto Rilancio).

Quindi, in caso di Superbonus:

  • Non è necessaria la SCIA, anche se si interviene sui prospetti.

  • Resta l’obbligo di rispettare le normative paesaggistiche e le distanze legali.

  • È comunque richiesto indicare il titolo abilitativo originario dell’immobile o la data anteriore al 1° settembre 1967.


Coibentazione del tetto: edilizia libera?

Sì, in assenza di vincoli. La coibentazione del tetto, quando non comporta modifiche strutturali o alterazioni visive, rientra nell’edilizia.

Resta comunque obbligatoria l’autorizzazione della Soprintendenza in caso di vincolo.


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